POLICY
Rispetto e tutela dei minori di età
La Società Nightswim s.r.l. è particolarmente attenta alla tutela della dignità umana e dello sviluppo e
benessere psico-fisico dei lavoratori minori di età (“Minori”) e richiede a tutti i suoi dipendenti e collaboratori
adeguata attenzione nel lavorare e relazionarsi con i Minori, impegnandosi al rispetto della normativa in
materia e delle esigenze del lavoratore Minore, assicurando altresì allo stesso la parità di trattamento
retributivo rispetto ad identiche mansioni di un lavoratore maggiore di età.
I Minori devono sempre essere accompagnati da un genitore e/o accompagnatore maggiore di età e le
comunicazioni di servizio devono sempre essere effettuate a tali soggetti.
I Minori saranno sempre accompagnati dai suddetti soggetti durante i provini e il casting verrà effettuato in
un luogo sicuro, salubre ed adeguato alla loro età e, ove possibile, in orari compatibili con le loro necessità
scolastiche e di studio.
I Minori dovranno essere sempre trattati con rispetto e messi a loro agio per facilitare le attività che gli
verranno richieste di volta in volta e dovrà essere garantita la tutela della loro dignità, immagine, privacy e
salute psico-fisica, lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o
formazione professionale.
In generale, dovranno essere seguite tutte le istruzioni dell’Ispettorato del lavoro in materia di lavoro minorile
e gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale e ogni altra regola di buon senso per salvaguardare la
sicurezza e la salute, fisica e mentale dei Minori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è vietato adibire i
Minori a lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo psico-fisico del minore; sono vietati, in
generale i lavori che comportano l’esposizione ad agenti chimici o biologici oppure specifici processi di
lavorazione).
Nello specifico, durante le prove costumi, la preparazione, e le riprese, sul set e fuori dal set, dovrà essere
richiesto un accompagnatore. Durante le riprese dovrà essere loro fornito un camerino per i tempi di attesa
(camerino eventualmente da condividere con altri Minori, dello stesso sesso, con decisione da valutare caso
per caso a seconda delle circostanze e in accordo con il genitore e/o accompagnatore) e pasti sempre caldi.
In merito all’orario di lavoro, al lavoro notturno, ai riposi settimanali e alle ferie, dovranno essere rispettati i
seguenti requisiti minimi, che variano a seconda se il Minore sia un bambino (cioè Minore che non ha
compiuto i 15 anni o che è ancora soggetto all’obbligo di studio) o un adolescente (cioè Minore tra gli anni 15
e 18, non più soggetto all’obbligo scolastico):
-
l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali se si tratta di bambini; le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali se si tratta di adolescenti;
-
ogni 4 ore lavorative deve essere previsto un intervallo;
-
il lavoro notturno (dopo le ore 24) è vietato;
-
il riposo deve essere assicurato per almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi;
-
le ferie annuali non possono essere inferiori ai 30 giorni per i minori di anni 16, mentre per coloro che hanno superato questa età valgono le regole previste per tutti i lavoratori.
In generale, non dovrà essere richiesto ai Minori di interpretare scene pericolose per la loro incolumità e/o
scene di sesso, pornografiche e/o violente (fisicamente e/o psichicamente) e dovrà essere sempre prevista
la presenza di un medico sul set che, se necessario, dovrà sottoporre il Minore a visite mediche periodiche
per accertare l’idoneità all’attività lavorativa cui è addetto. Con particolare riferimento a Minori di età inferiore
ai 14 anni, è vietato:
-
sottoporre i Minori ad azioni o situazioni pericolose per la loro salute (sia fisica che psichica), o eccessivamente gravose o violente ovvero, mostrarli, senza giustificato motivo, in situazioni pericolose;
-
far assumere ai Minori di anni 14, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive (tabacco, alcool, stupefacenti, etc);
-
coinvolgere i Minori in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
-
utilizzare i Minori degli anni 14 in richieste di denaro o elargizioni abusando del normale sentimento degli adulti verso i bambini.
Ogni eventuale trasferimento all’estero e impiego del Minore in un paese straniero, dovrà essere
preventivamente autorizzato da entrambi i genitori e dall’autorità competente e dovranno essere rispettate le
regole per il lavoro minorile previste nello specifico paese dove il Minore dovrà effettuare la prestazione
lavorativa. Il trasferimento dovrà essere effettuato in situazione di sicurezza e dotata di ogni confort e il
Minore dovrà sempre essere accompagnato da almeno un genitore e/o accompagnatore.
Ogni accordo, sia esso in forma di deal memo o di contratto completo dovrà essere negoziato e sottoscritto
da entrambi i genitori (o in assenza, al tutore), oltre che dal Minore (se compatibile con l’età dello stesso) e
dovranno essere chieste tutte le dovute autorizzazioni al giudice tutelare quando necessario (in via
esemplificativa ma non esaustiva, quando devono essere gestiti interessi e/o attività del Minore che
eccedano l’ordinaria amministrazione, ecc..).
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​Rispetto e tutela degli animali:
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La Società Nightswim S.r.l. è particolarmente attenta alla tutela e al benessere degli animali di qualsiasi
tipologia, specie e razza (gli “Animali”) utilizzati per la realizzazione delle opere cine-tele-audiovisive prodotte
dalla Società (le “Opere”), e richiede a tutti i suoi dipendenti e collaboratori adeguata attenzione nel
trattamento degli Animali, impegnandosi al rispetto della normativa in materia.
In generale, durante e/o in occasione della preparazione e/o produzione delle riprese delle Opere (incluse
anche le giornate di prova), gli Animali devono essere trattati con rispetto e dignità, nessun Animale deve
essere maltrattato, sottoposto a sevizie o torture, trattato con crudeltà o violenza gratuita o sottoposto a
fatiche o lavori incompatibili con le sue caratteristiche etologiche.
Nella eventualità in cui, per esigenze di sceneggiatura, deve essere girata una scena in cui l’Animale appaia
maltrattato o ucciso, dovranno essere prese tutte le misure per mettere l’Animale a proprio agio e non
sottoporlo a stress eccessivo e in ogni caso ogni azione dovrà essere effettuata in modo da salvaguardare
l’incolumità dell’Animale.
Gli Animali dovranno essere custoditi in spazi appositi e nutriti in modo adeguato e non dovranno mai essere
detenuti in spazi o luoghi incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.
Dovrà sempre essere prevista la presenza dell’addestratore/custode e di un veterinario sul set.
L’uso degli Animali sulla scena dovrà essere effettuato per il minor tempo possibile compatibilmente con
l’esigenza di scena e in ogni caso solamente per poche ore al giorno; nei momenti di attesa gli Animali
dovranno essere custoditi in zone ombreggiate e comunque al riparo da agenti atmosferici e con acqua a
disposizione.
Il trasporto degli Animali dovrà essere effettuato con mezzi adeguati, dotati delle barriere di sicurezza per la
salvaguardia del guidatore e degli Animali stessi ed in spazi consoni al numero di Animali trasportato.
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Policy anti-violenza, bullismo, molestie e discrimazione
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​Statement: La Società Nightswim S.r.l. proibisce ogni forma di bullismo, discriminazione o molestia e
favorisce il rispetto della parità di genere e per le persone LGBTQ+ e agisce nel rispetto del protocollo sulle
norma contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto in data 2
maggio 2019 tra le organizzazioni datoriali (ANICA, APA ED APE) e sindacati (SLC-CGL, FISTEL/CISL,
UILCOM) maggiormente rappresentative, che è da intendersi qui riportato e di cui la presente policy
costituisce integrazione ed estensione.
DEFINIZIONI:
Bullismo è qualsiasi comportamento aggressivo, consistente in atti di intimidazione, sopraffazione,
oppressione, siano essi fisici, verbali o psicologici, commessi da un soggetto forte nei confronti di un
soggetto debole e in grado di indurre nella vittima la sensazione di essere minacciato, umiliato, etc. Per
soggetto “forte” si intende non solo colui che esercita la forza fisica e il potere di costringere mediante
intimidazione, ma anche il soggetto che si venga a trovare in una posizione di forza derivante da una
posizione di autorità e/o da una condizione di appartenenza ad un gruppo “dominante”.
Discriminazione è adottare un comportamento e/o un trattamento diverso nei confronti di persone singole o
gruppi di persone per ragioni non legate ad esigenze tecnico-artistico-produttive ma a diversità/divergenza di
opinione della persona o gruppo di persone colpite dall’attività discriminatoria rispetto a chi pone in essere
detta attività discriminatoria.
Molestia è il comportamento di colui che, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a qualcuno disturbo
interferendo sgradevolmente nella sua sfera di quiete e libertà. Si tratta di un comportamento invadente, un
modo di agire pressante, insistente, indiscreto.
Molestia sessuale è il comportamento molesto, fisico, verbale e non verbale, nell’accezione su descritta, e
che si esprime anche attraverso commenti o condotte vessatorie, aventi una connotazione sessuale o,
comunque ogni altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offende la dignità di qualsiasi persona di
qualsiasi genere.
Intenzionalità, modalità e frequenza del comportamento: qualsiasi comportamento ricada nelle categorie
contenute nelle Definizioni può essere (i) intenzionale o non intenzionale e implicare azioni od omissioni, (ii)
può essere mirato ad un individuo o gruppo particolari o non mirato affatto e può essere posto in essere da
un individuo dello stesso livello/dipartimento o da uno di un livello/dipartimento diverso rispetto alla vittima,
(iii) può essere ripetuto o constare di una condotta isolata, (iv) e può aver luogo in privato o in pubblico
(anche di fronte a dei colleghi) e non necessariamente deve essere posto in essere faccia a faccia ma può
anche avvenire tramite comunicazioni scritte (incluse e-mail), immagini visive, telefono/sms o social
media/online (inclusi chat e blog), e (v) anche giustificare comportamenti inaccettabili può rappresentare
esso stesso un atto di bullismo, discriminazione o di molestia.
Violenza nel luogo di lavoro: qualsiasi comportamento, fisico o psicologico, atto a procurare danno o lesione
fisica o mentale ad un soggetto con cui si collabora in ambito lavorativo in qualunque modo, subordinato o
meno, attuata sul luogo di lavoro o comunque in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative del
soggetto leso. La violenza include il bullismo, la discriminazione e le molestie sopra definite.
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La Società crede fermamente che la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso generi un
indiscutibile vantaggio sia a tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nel processo di produzione che al
raggiungimento degli obiettivi aziendali e quindi proibisce ogni forma di molestia e discriminazione.
E’ preoccupazione principale della Società assicurarsi che nessuna forma di bullismo, molestia o
discriminazione e comunque, di violenza, possa avvenire sul luogo di lavoro.
La presente Policy deve essere rispettata da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono impiegati o ingaggiati
dal Produttore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, da dipendenti e collaboratori, talent e più in generale,
interpreti, ed esecutori registi ed autori, così come da qualsiasi co-produttore e/o dai fornitori o clienti della
Società che forniscono servizi alla stessa Società o ai co-produttori) i quali sono tenuti al rispetto integrale
della Policy in tutte le attività prestate a favore della Società, sia sul luogo di lavoro che in luoghi comunque
inerenti e/o connessi alla prestazione di lavoro.
COMPORTAMENTI VIETATI
A mero titolo di esempio, e senza che l’elencazione assuma carattere esaustivo, tassativo e vincolante, è’
vietato ogni comportamento che possa ricadere nelle Definizioni contenute nella presente Policy quali:
(i) Assumere, retribuire, trattare diversamente e/o comunque agevolare nello svolgimento delle
attività lavorative e/o concedere benefit specifici a determinate persone e/o gruppi di persone
esclusivamente per ragioni legate alla loro etnia, genere sessuale, preferenze sessuali,
convinzioni politiche o religiose o altre simili ragioni discriminatorie;
(ii) Offrire vantaggi lavorativi, come incarichi favorevoli, revisioni, promozioni o vantaggi simili, in
cambio di favori sessuali.
(iii) Fare avance sessuali e, dopo aver ricevuto un rifiuto o una lamentela, minacciare o procedere a
ritorsione o a altra condotta discriminatoria.
(iv) Flirtare o fare richieste o tentativi ripetuti indesiderati di contatti sociali, inclusi il toccare, il
fissare, o commentare (es. commenti di natura sessuale sull’aspetto o l’abbigliamento di una
persona, avances o richieste di intimità sessuale non sollecitate o indesiderate, e-mail o altre
comunicazioni elettroniche/messaggi con contenuti sessuali espliciti).
(v) Abusi verbali, incluse urla, minacce, ingiurie, imprecazioni o insulti, compresi i commenti relativi
all’aspetto fisico di una persona (ad esempio legati al fatto che la persona sia più o meno
attraente) o alla sua appartenenza al genere LGBTQ+.
(vi) Mostrare, far circolare materiale e/o fare battute di natura sessuale, sessiste o razziste, e
comunque discriminatorie con riferimento all’età, orientamento sessuale o caratteristiche fisiche
o mentali di un individuo, compresi commenti indesiderati e ridicolizzanti, o diffusione di voci
riguardo qualcuno od offensive per qualcuno.
(vii) Rifiutarsi di comunicare, escludere individui o gruppi, isolarli socialmente, fissare
intenzionalmente obiettivi o scadenze non realistiche, sminuire le attività o altre caratteristiche di
una persona, o criticarla ingiustificatamente e reiteratamente.
(viii) Cyber bullismo, ad esempio fare o pubblicare commenti discriminatori o denigratori sui social
media o perpetrare abusi via chat.
(ix) Mobbing, ad esempio reiterati comportamenti ostili, prevaricazione o persecuzione psicologica,
mortificazione morale o emarginazione nei confronti del lavoratore subordinato.
(x) Uso di un linguaggio rude e insultante o espressione di commenti che considerano ragazze,
donne, ragazzi o uomini in modi stereotipati.
(xi) Ingiurie personali connesse all’orientamento sessuale o all’identità di genere della persona.
(xii) Affermazioni o atti legati tesi a evidenziare che la persona cui sono rivolte rientri nelle categorie
sessuali stereotipate.
(xiii) In generale, usare intenzionalmente violenza fisica e/o verbale nei confronti di un soggetto terzo
tale da procurare lesioni allo stesso, anche lievi.
PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO, PREVENZIONE E DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI
La Società ha interesse alla corretta e costante applicazione della presente Policy e ha istituito un’attività di
monitoraggio anche al fine di valutare l’implementazione di ulteriori prassi idonee a prevenire i
comportamenti indesiderati.
Violazioni di questa Policy non saranno tollerate e ogni impiegato o fornitore di servizi che sia ritenuto
colpevole di bullismo, molestie, discriminazione o qualsiasi altra violazione di questa Policy, oltre alla
risoluzione del rapporto con la Società, sarà passibile di qualsiasi conseguenza disciplinata nel contratto e/o
prevista dalla legge.
La Società incoraggia a segnalare qualsiasi atto, fatto e/o comportamento di violazione della Policy (sia
quelli di cui si è stati vittima che quelli di cui si è stati testimoni).
Le segnalazioni devono essere inviate al responsabile designato dalla Società sig./sig.a Ines Vasiljevic al
seguente indirizzo email: ines.vasiljevic@gmail.com
Tutte le denunce saranno trattate con la massima riservatezza e delicatezza e i denuncianti, o coloro che
parteciperanno ad indagini relative alla violazione della Policy, saranno protetti da vittimizzazioni, costrizioni,
intimidazioni, ritorsioni, interferenze o discriminazioni così come previsto dall’art. 6, D.Lgs. 231/2001, che
sono da considerarsi illeciti.
Ogni segnalazione sarà trattata con la massima attenzione e celerità, sarà sottoposta ad un primo esame da
parte del responsabile sopra indicato e, se da questi ritenuta verosimile, sarà sottoposta all’attenzione di un
team di tre soggetti scelti tra persone di indubbia moralità, che valuteranno le prove e le testimonianze (del
denunciante, del denunciato e, se del caso, di terzi) e sulla base delle stesse esprimeranno un parere sulla
veridicità della denuncia. La Società prenderà di conseguenza ogni opportuna misura proporzionata alla
gravità della violazione denunciata, sino alla sospensione e/o risoluzione del rapporto lavorativo con il
soggetto che sarà ritenuto colpevole della violazione, salvo ogni risarcimento del danno.